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NATURA E PATRIMONIO
Art.1
E' costituita in Pontremoli la Fondazione "Città del Libro" con patrimonio ed organi propri e con piena autonomia amministrativa in conformità con i propri fini fissati nel presente statuto.

Art.2
Il patrimonio della Fondazione ha origine e forme anonime ed impersonali prescindendo da qualunque provenienza e entità di apporti.
Il Patrimonio iniziale é costituito dalle erogazioni dei membri fondatori mentre per il suo incremento verrà fatto appello agli interventi pubblici e privati locali, provinciali o nazionali procurando sempre che alla Fondazione venga conservata la sua libertà d'azione al di fuori di ogni posizione di privilegio per enti e persone data la peculiare finalità della Fondazione.

FINALITA' GENERALI
Art.3
La Fondazione si propone di mantenere vive quelle tradizioni librarie che già caratterizzarono, nel passato, l'attività della gente dell'Alta Val di Magra, sia nel campo dell'editoria sia in quello del commercio ambulante e stabile.
Queste tradizioni verranno aggiornate con nuove forme tecniche nel settore del libri e verranno estese al settore della composizione letteraria ed artistica. In particolare, la Fondazione stimolerà il sorgere e l'affermarsi di quelle iniziative di organizzazioni che si riveleranno più adatte a far più largamente conoscere il valore del libro, la sua tecnica, la sua funzione ed a provocarne la diffusione, curando possibilmente la pubblicazione di un'apposita rivista.
Una particolare attenzione verrà usata al problema della distribuzione e diffusione del libro. In quest'ottica la Fondazione curerà l'organizzazione, in collaborazione con le associazioni librarie fondatrici, dei Premi Letterari Bancarella, Bancarellino e Bancarella Sport.Alle iniziative sorte per la realizzazione degli scopi di cui sopra, la Fondazione presterà la sua assistenza tecnica, morale e finanziaria.

Art.4
Per il migliore raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione organizzerà degli incontri tra gli esponenti delle varie categorie interessate al libro: Editori, scrittori, librai stabili, bancarellisti, illustratori, giornalisti.
Tali incontri verranno curati tanto sul piano ideale, con discussioni provocate della "Città del Libro" e ospitate nella sua rivista, quanto sul piano pratico con convegni che si svolgeranno periodicamente a cura della Fondazione.

FINALITA' DI CARATTERE LOCALE
Art.5
Sarà cura della Fondazione far sorgere ed assistere anche altre forme di attività e di associazioni culturali più qualificate, che abbiano un particolare riferimento a Pontremoli e alla Lunigiana, attraverso le quali la "Città del Libro" possa attingere nuove energie di valore creativo ed organizzativo. La Fondazione dovrà conservare intatta la sua indipendenza anche rispetto a tali nuove organizzazioni, le quali dovranno avere scopi, statuti ed organi propri.Gli eventuali aiuti d'assistenza finanziaria e di ospitalità o d'altro genere ad esse prestati, sono rimessi per altro alla piena discrezionalità del Consiglio della Fondazione tanto per la loro concessione quanto per la loro entità. Iniziative eventuali: attività editoriale, collane di pubblicazioni, bandi di concorso, biblioteche, ecc.

LA SEDE
Art.6
La sede della Fondazione dovrà essere a Pontremoli in un edificio di particolare valore storico.
Il sorgere di eventuali organi di rappresentanza in altre località, non dovrà provocare in alcun modo il trasferimento della sede sociale da Pontremoli, stanti le finalità della Fondazione, l'iniziativa, il sacrificio ed il contributo finanziario dei Pontremolesi.

ORGANO DELIBERANTE : IL CONSIGLIO
Art.7
Organo deliberante della Fondazione é il Consiglio, a cui spetta l'esercizio dei poteri dello statuto e delle relative norme di legge.
Il Consiglio é composto di 15 (quindici) membri.
Fanno parte di diritto del Consiglio, per la durata del loro mandato, il Presidente della Provincia di Massa Carrara, il Sindaco di Pontremoli e il Sindaco di Mulazzo, o loro delegati.Può essere altresì cooptato nel Consiglio della Fondazione un rappresentante della Società, Ente o Istituzione che, in relazione al 2° comma dell'art.2 del presente Statuto, abbia sostenuto finanziariamente, in forma ripetuta, la "Città del Libro", consentendo la realizzazione delle finalità stabilite dagli artt.3,4,5 dello Statuto.
In questo caso il numero dei consiglieri sale a 16 (sedici).
Il rappresentante della Società, Ente o Istituzione ha le medesime prerogative dei restanti membri, ad esclusione di quelle riportate espressamente nei successivi commi del presente articolo, ma resta in carica limitatamente al periodo di durata di apposita convenzione pluriennale stipulata con la Società, Ente o Istituzione che garantisca il sostegno finanziario alla Fondazione, attraverso forme di sponsorizzazione.
La qualità di membro del Consiglio è, di per sé, vitalizia ad esclusione dei membri di diritto riportati al 3° comma del presente articolo e del 16° Consigliere anzi detto.
I Consiglieri di diritto e l'eventuale 16° Consigliere, rappresentante dello sponsor, non possono essere eletti alla Presidenza.
La procedura di nomina dei consiglieri vitalizi e regolata dall'articolo 8 dello Statuto.
La carica di Consigliere e' gratuita.

Art.8
Ogni deliberazione di carattere ordinario del Consiglio sarà valida soltanto se presa con i voti favorevoli della metà dei membri in carica più uno.
E' prevista la decadenza dalla qualità di membro del Consiglio per i seguenti motivi: recesso volontario, inattività testimoniata dall'abituale assenza alle riunioni del Consiglio, indegnità di appartenenza dichiarata discrezionalmente dal Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica, per motivi di particolare gravita, decesso.
Ad ogni decadenza di membro "vitalizio", il Consiglio provvede alla sostituzione con un nuovo membro, ispirandosi ad una severa valutazione delle qualità personali dell'eligendo, avendo cura che la maggioranza dei membri rimanga composta di persone che siano pontremolesi per origine o per residenza.
Per ogni nuova nomina di membro e necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri componenti il Consiglio, in prima convocazione, e della metà più uno dei membri in carica in seconda convocazione.
Ogni nomina "vitalizia" a membro del Consiglio sarà fatta "ad personam", fuori di ogni designazione da parte delle associazioni aderenti.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Art.9
Tra i membri del Consiglio verrà eletto, con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica, l'Ufficio di Presidenza.
Nel caso che, a seguito di due convocazioni consecutive del Consiglio con all'Ordine del giorno la nomina dell'Ufficio di Presidenza, non si raggiungesse la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica, entro 45 giorni il Presidente in carica, convocherà un apposito Consiglio dove in seconda convocazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica per procedere alle nomine.
L'Ufficio di Presidenza e' composto:
dal Presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell'Ente;
dal Vice Presidente,
dal Tesoriere.
Il Consiglio determinerà i poteri del Presidente e quelli dell'Ufficio di Presidenza.
L'ufficio di Presidenza studia e propone quelle iniziative e attività che concorrono a rendere più qualificato lo svolgimento dei Premi e in genere l'attività della Fondazione.
L'Ufficio di Presidenza rimane in carica per tre anni.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città del Libro può eleggere, secondo lo spirito dell'art. 3 del vigente statuto e con le modalità di voto di cui all'art.8, un copresidente della Fondazione, scelto fra personalità della cultura, del giornalismo, dell'economia e della Pubblica Amministrazione, con finalità di rappresentanza e di promozione dell'immagine dei Premi Bancarella, Bancarellino e Bancarella Sport e delle iniziative ad essi inerenti, in Italia, in Europa e nel Mondo.
Il copresidente assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato,

ORGANO CONSULTIVO : LA CONSULTA
Art.10
Il Consiglio nomina la "Consulta della Città del Libro", così composta: da un rappresentante per ogni organizzazione aderente alla "Città del Libro" su rispettive designazioni e da quelle personalità largamente rappresentative e specificatamente competenti che il Consiglio riterrà più idonee alla carica.
I suoi deliberati hanno valore consultivo non vincolante.
La Consulta può essere convocata solo dal Consiglio ed e invitata a discutere sopra l'o.d.g. presentato dal Consiglio stesso.
Essa dura in carica tre anni e verrà rinnovata ad ogni rinnovo dell'Ufficio di Presidenza.Le votazioni della Consulta saranno fatte a maggioranza semplice di voti (la metà dei presenti più uno).

IL BILANCIO ANNUALE PREVENTIVO E CONSUNTIVO
Art.11
Al termine di ogni anno solare l'Ufficio di Presidenza compilerà il Bilancio consuntivo dell'attività svolta ed il bilancio preventivo dell'attività in programma per l'anno successivo.
Nella sua discussione sui bilanci, il Consiglio dovrà attenersi rigorosamente al principio di respingere ogni bilancio che presenti, sotto qualsiasi forma una gestione in disavanzo.
Alle eventuali spese di amministrazione straordinaria, dovrà essere fatto fronte procurando entrate di carattere pure straordinario.

RINVIO ALLA LEGISLAZIONE
Art.12
Ogni altro punto non contemplato dal presente statuto s'intende regolato dalla correlativa legislazione civile sugli Enti Morali.
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