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NATURA E PATRIMONIO
Art.1
E' costituita in Pontremoli la Fondazione "Città del Libro" con patrimonio
ed organi propri e con piena autonomia amministrativa in conformità
con i propri fini fissati nel presente statuto.
Art.2
Il patrimonio della Fondazione ha origine e forme anonime ed impersonali
prescindendo da qualunque provenienza e entità di apporti.
Il Patrimonio iniziale é costituito dalle erogazioni dei membri fondatori
mentre per il suo incremento verrà fatto appello agli interventi pubblici
e privati locali, provinciali o nazionali procurando sempre che alla
Fondazione venga conservata la sua libertà d'azione al di fuori di
ogni posizione di privilegio per enti e persone data la peculiare
finalità della Fondazione.
FINALITA' GENERALI
Art.3
La Fondazione si propone di mantenere vive quelle tradizioni librarie
che già caratterizzarono, nel passato, l'attività della gente dell'Alta
Val di Magra, sia nel campo dell'editoria sia in quello del commercio
ambulante e stabile.
Queste tradizioni verranno aggiornate con nuove forme tecniche nel
settore del libri e verranno estese al settore della composizione
letteraria ed artistica. In particolare, la Fondazione stimolerà il
sorgere e l'affermarsi di quelle iniziative di organizzazioni che
si riveleranno più adatte a far più largamente conoscere il valore
del libro, la sua tecnica, la sua funzione ed a provocarne la diffusione,
curando possibilmente la pubblicazione di un'apposita rivista.
Una particolare attenzione verrà usata al problema della distribuzione
e diffusione del libro. In quest'ottica la Fondazione curerà l'organizzazione,
in collaborazione con le associazioni librarie fondatrici, dei Premi
Letterari Bancarella, Bancarellino e Bancarella Sport.Alle iniziative
sorte per la realizzazione degli scopi di cui sopra, la Fondazione
presterà la sua assistenza tecnica, morale e finanziaria.
Art.4
Per il migliore raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione organizzerà
degli incontri tra gli esponenti delle varie categorie interessate
al libro: Editori, scrittori, librai stabili, bancarellisti, illustratori,
giornalisti.
Tali incontri verranno curati tanto sul piano ideale, con discussioni
provocate della "Città del Libro" e ospitate nella sua rivista, quanto
sul piano pratico con convegni che si svolgeranno periodicamente a
cura della Fondazione.
FINALITA' DI CARATTERE LOCALE
Art.5
Sarà cura della Fondazione far sorgere ed assistere anche altre forme
di attività e di associazioni culturali più qualificate, che abbiano
un particolare riferimento a Pontremoli e alla Lunigiana, attraverso
le quali la "Città del Libro" possa attingere nuove energie di valore
creativo ed organizzativo. La Fondazione dovrà conservare intatta
la sua indipendenza anche rispetto a tali nuove organizzazioni, le
quali dovranno avere scopi, statuti ed organi propri.Gli eventuali
aiuti d'assistenza finanziaria e di ospitalità o d'altro genere ad
esse prestati, sono rimessi per altro alla piena discrezionalità del
Consiglio della Fondazione tanto per la loro concessione quanto per
la loro entità. Iniziative eventuali: attività editoriale, collane
di pubblicazioni, bandi di concorso, biblioteche, ecc.
LA SEDE
Art.6
La sede della Fondazione dovrà essere a Pontremoli in un edificio
di particolare valore storico.
Il sorgere di eventuali organi di rappresentanza in altre località,
non dovrà provocare in alcun modo il trasferimento della sede sociale
da Pontremoli, stanti le finalità della Fondazione, l'iniziativa,
il sacrificio ed il contributo finanziario dei Pontremolesi.
ORGANO DELIBERANTE : IL CONSIGLIO
Art.7
Organo deliberante della Fondazione é il Consiglio, a cui spetta l'esercizio
dei poteri dello statuto e delle relative norme di legge.
Il Consiglio é composto di 15 (quindici) membri.
Fanno parte di diritto del Consiglio, per la durata del loro mandato,
il Presidente della Provincia di Massa Carrara, il Sindaco di Pontremoli
e il Sindaco di Mulazzo, o loro delegati.Può essere altresì cooptato
nel Consiglio della Fondazione un rappresentante della Società, Ente
o Istituzione che, in relazione al 2° comma dell'art.2 del presente
Statuto, abbia sostenuto finanziariamente, in forma ripetuta, la "Città
del Libro", consentendo la realizzazione delle finalità stabilite
dagli artt.3,4,5 dello Statuto.
In questo caso il numero dei consiglieri sale a 16 (sedici).
Il rappresentante della Società, Ente o Istituzione ha le medesime
prerogative dei restanti membri, ad esclusione di quelle riportate
espressamente nei successivi commi del presente articolo, ma resta
in carica limitatamente al periodo di durata di apposita convenzione
pluriennale stipulata con la Società, Ente o Istituzione che garantisca
il sostegno finanziario alla Fondazione, attraverso forme di sponsorizzazione.
La qualità di membro del Consiglio è, di per sé, vitalizia ad esclusione
dei membri di diritto riportati al 3° comma del presente articolo
e del 16° Consigliere anzi detto.
I Consiglieri di diritto e l'eventuale 16° Consigliere, rappresentante
dello sponsor, non possono essere eletti alla Presidenza.
La procedura di nomina dei consiglieri vitalizi e regolata dall'articolo
8 dello Statuto.
La carica di Consigliere e' gratuita.
Art.8
Ogni deliberazione di carattere ordinario del Consiglio sarà valida
soltanto se presa con i voti favorevoli della metà dei membri in carica
più uno.
E' prevista la decadenza dalla qualità di membro del Consiglio per
i seguenti motivi: recesso volontario, inattività testimoniata dall'abituale
assenza alle riunioni del Consiglio, indegnità di appartenenza dichiarata
discrezionalmente dal Consiglio, con la maggioranza dei due terzi
dei membri in carica, per motivi di particolare gravita, decesso.
Ad ogni decadenza di membro "vitalizio", il Consiglio provvede alla
sostituzione con un nuovo membro, ispirandosi ad una severa valutazione
delle qualità personali dell'eligendo, avendo cura che la maggioranza
dei membri rimanga composta di persone che siano pontremolesi per
origine o per residenza.
Per ogni nuova nomina di membro e necessaria la maggioranza dei due
terzi dei membri componenti il Consiglio, in prima convocazione, e
della metà più uno dei membri in carica in seconda convocazione.
Ogni nomina "vitalizia" a membro del Consiglio sarà fatta "ad personam",
fuori di ogni designazione da parte delle associazioni aderenti.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Art.9
Tra i membri del Consiglio verrà eletto, con maggioranza dei due terzi
dei Consiglieri in carica, l'Ufficio di Presidenza.
Nel caso che, a seguito di due convocazioni consecutive del Consiglio
con all'Ordine del giorno la nomina dell'Ufficio di Presidenza, non
si raggiungesse la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica,
entro 45 giorni il Presidente in carica, convocherà un apposito Consiglio
dove in seconda convocazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta
dei Consiglieri in carica per procedere alle nomine.
L'Ufficio di Presidenza e' composto:
dal Presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell'Ente;
dal Vice Presidente,
dal Tesoriere.
Il Consiglio determinerà i poteri del Presidente e quelli dell'Ufficio
di Presidenza.
L'ufficio di Presidenza studia e propone quelle iniziative e attività
che concorrono a rendere più qualificato lo svolgimento dei Premi
e in genere l'attività della Fondazione.
L'Ufficio di Presidenza rimane in carica per tre anni.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città del Libro può
eleggere, secondo lo spirito dell'art. 3 del vigente statuto e con
le modalità di voto di cui all'art.8, un copresidente della Fondazione,
scelto fra personalità della cultura, del giornalismo, dell'economia
e della Pubblica Amministrazione, con finalità di rappresentanza e
di promozione dell'immagine dei Premi Bancarella, Bancarellino e Bancarella
Sport e delle iniziative ad essi inerenti, in Italia, in Europa e
nel Mondo.
Il copresidente assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione,
dura in carica tre anni e può essere riconfermato,
ORGANO CONSULTIVO : LA CONSULTA
Art.10
Il Consiglio nomina la "Consulta della Città del Libro", così composta:
da un rappresentante per ogni organizzazione aderente alla "Città
del Libro" su rispettive designazioni e da quelle personalità largamente
rappresentative e specificatamente competenti che il Consiglio riterrà
più idonee alla carica.
I suoi deliberati hanno valore consultivo non vincolante.
La Consulta può essere convocata solo dal Consiglio ed e invitata
a discutere sopra l'o.d.g. presentato dal Consiglio stesso.
Essa dura in carica tre anni e verrà rinnovata ad ogni rinnovo dell'Ufficio
di Presidenza.Le votazioni della Consulta saranno fatte a maggioranza
semplice di voti (la metà dei presenti più uno).
IL BILANCIO ANNUALE PREVENTIVO E CONSUNTIVO
Art.11
Al termine di ogni anno solare l'Ufficio di Presidenza compilerà il
Bilancio consuntivo dell'attività svolta ed il bilancio preventivo
dell'attività in programma per l'anno successivo.
Nella sua discussione sui bilanci, il Consiglio dovrà attenersi rigorosamente
al principio di respingere ogni bilancio che presenti, sotto qualsiasi
forma una gestione in disavanzo.
Alle eventuali spese di amministrazione straordinaria, dovrà essere
fatto fronte procurando entrate di carattere pure straordinario.
RINVIO ALLA LEGISLAZIONE
Art.12
Ogni altro punto non contemplato dal presente statuto s'intende regolato
dalla correlativa legislazione civile sugli Enti Morali. |
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